Data di pubblicazione:
16 ottobre 2009
Quesito: TSO e ASO
QUESITO DI UN ABBONATO
Perviene, al Comando, un certificato medico del Servizio Psicosociale della locale A.S.L. con il quale si indica che un tizio, affetto da disturbi psichici, che rifiuta da tempo le cure di cui necessita, deve essere sottoposto ad un accertamento sanitario obbligatorio (eventualmente da trasformare, in un secondo tempo, in Trattamento Sanitario Obbligatorio).
Tale A.S.O. è da eseguirsi mediante "accompagnamento anche forzoso" del paziente presso il Centro Psicosociale o in Pronto Soccorso.
Premesso che l'accompagnamento va fatto comunque con autoambulanza, ci si chiede, a questo punto, quale sia la differenza "operativa" tra un T.S.O. ed un A.S.O.
Dalla situazione sopradescritta nessuna, se si eccettua la porta con la quale si entra nel Presidio Ospedaliero (Pronto Soccorso da un lato e Reparto Psichiatria dall'altro). Amministrativamente però, la differenza è immensa: un solo certificato di "proposta" (o meglio, di "richiesta") senza convalida e senza passare dal Giuidice Tutelare nel caso di A.S.O.
E' ammissibile che il comportamento di "accompagnamento forzato" sia comunque eseguibile anche solo con un solo certificato?
In pratica, la diferenza tra T.S.O. ed A.S.O. è solo "sanitaria", ossia differisce per il tipo di cure prestate?
RISPOSTA DI A. PIZZOCARO
Fermo restando il carattere di coattività comune ad entrambe le procedure, la differenza sostanziale esistente tra T.S.O. e A.S.O. è quella per cui, mentre nel primo caso si tratta di
cure sanitarie praticate normalmente in situazione di degenza ospedaliera, nel secondo si interviene per effettuare semplicemente una
visita medica, volta a diagnosticare possibili patologie, che saranno oggetto di cure in seguito.
Precisato quanto sopra, si capisce il motivo per cui, nel caso di accertamento sanitario obbligatorio, la procedura non contempli tutte quelle garanzie previste in quello di trattamento sanitario obbligatorio (convalida della proposta, intervento del giudice tutelare, ecc.)
Infatti, in caso di applicazione di A.S.O., il paziente sarà privato della libertà personale per il tempo strettamente necessario ad eseguire gli accertamenti medici, mentre, al contrario, in caso di T.S.O. egli verrà trattenuto presso un nosocomio per il periodo necessario a praticare le cure mediche.
I caratteri peculiari di un A.S.O. sono quindi:
- la proposta motivata di un medico, senza necessità di convalida da parte di un altro medico del S.S.N., né l'intervento del giudice tutelare.
- l'esecuzione dell'accertamento preferibilmente presso il domicilio del paziente e, solo in caso di impossibilità, presso una struttura sanitaria, ma
assolutamente mai in condizioni di degenza.
La necessità di procedere all'accertamento presso una struttura sanitaria dovrà essere adeguatamente motivata (ad esempio nel caso in cui sia necessario l'utilizzo di attrezzature non trasportabili). Se questo presupposto viene soddisfatto, si potrà procedere all'accompagnamento coatto, con le medesime modalità previste per il T.S.O. Si ribadisce ancora una volta che il paziente potrà essere
trattenuto soltanto per il tempo strettamente necessario e
non dovrà essere ricoverato presso la struttura sanitaria
in condizioni di degenza, ovvero
non dovrà essere sottoposto a cure mediche contro la sua volontà.
Nonostante la procedura illustrata sia più snella rispetto a quella prevista per il T.S.O., vale comunque anche in questo caso la raccomandazione di tentare sempre di convincere il paziente a sottoporsi volontariamente alla visita medica cercando, ove possibile, la collaborazione dei famigliari. Sarà inoltre necessario documentare in una dettagliata relazione di servizio tutte queste attività.
Infine un'ultima precisazione. Qualora il paziente venisse trasportato per gli accertamenti presso una struttura sanitaria al di fuori del territorio comunale e si ritenesse necessario "trasformare" l'A.S.O. in T.S.O., sarà competente il sindaco del luogo ove si trovi la struttura e non quello di residenza del malato, per l'emissione dell'ordinanza di T.S.O.
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